INSERIAMO LA TUTELA DEGLI ANIMALI NEL CODICE
PENALE
PROGETTO DI LEGGE per il riconoscimento del
diritto alla vita e alla tutela dalla sofferenza anche agli animali ancora oggi
destinati alla macellazione.
ART. 1) Si riconosce il diritto alla vita e
alla tutela dalla sofferenza anche agli animali ancora oggi destinati alla
macellazione.
ART. 2) E’ fatto assoluto divieto di
macellare animali ancora coscienti. Chiunque procuri la morte di qualsiasi
animale, anche nell‘esercizio della propria attività produttiva o
nell’esercizio di una funzione religiosa, senza applicare rigorosamente un adeguato
ed effettivo stordimento è punito con la reclusione non inferiore a 7 anni e
con la multa da euro 35.000 a euro 350.000 in proporzione del numero degli
animali non adeguatamente ed efficacemente storditi prima della macellazione o
dell’uccisione.
ART. 3) La prova della macellazione ovvero
dell’uccisione senza stordimento è data con qualsiasi mezzo e a tale fine deve
essere consentito in qualsiasi momento l’accesso nei luoghi dove ancora si
pratica la macellazione o l’uccisione nei riti religiosi da parte delle guardie
zoofile o di delegati delle associazioni animaliste riconosciute.
ART. 4) E’ vietato maltrattare gli animali in
qualsiasi modo. La pena prevista per chi maltratta qualsiasi animale è della
reclusione non inferiore ad anni 7 e della multa da euro 35.000 ad euro 350.000
in proporzione del numero degli animali maltrattati.
ART. 5) E’ fatto assoluto divieto di tenere
animali in gabbie e viene dato un termine massimo di giorni 20 dalla
promulgazione della presente legge affinché gli allevamenti tutti procedano ad
aprire le gabbie contenenti ancora gli animali e a farli ospitare in adeguati
spazi con la densità massima di un animale ogni due metri quadrati. Il luogo
dove gli animali soggiornano deve essere pulito, sin dal giorno della
promulgazione della presente legge, almeno 3 volte al giorno. Le sanzioni
prevista per chi disapplica le disposizioni di cui al presente articolo vanno
dai 20.000 ai 250.000 euro in proporzione del numero degli animali tenuti
ancora in gabbie ovvero degli animali mantenuti in luoghi non adeguatamente
puliti e resi vivibili almeno 3 volte nell'arco delle 24 ore.
ART. 6) I titolari degli allevamenti devono
inoltre garantire agli animali il contatto con la natura, ponendoli in libertà
in appositi spazi verdi almeno una volta al giorno, pena il sequestro e quindi
la chiusura dell’allevamento stesso.
ART. 7) Sono previste visite ispettive da
parte di Veterinari e/o di rappresentanti o delegati delle associazioni
animaliste ogni qualvolta questi ultimi ne facciano richiesta o semplicemente
ritengano opportuno un loro accesso.
ART. 8) Si stabilisce il principio per cui
gli animali, in quanto esseri viventi e non cose, hanno lo stesso diritto alla
vita, alla felicità, al rispetto e alla tutela dalla sofferenza che hanno gli
esseri umani.
ART. 9) Lo Stato e le Regioni promuovono,
anche coordinatamente, la progressiva riduzione dei macelli presenti nella
Repubblica, nonché il divieto di nuove autorizzazioni ad insediamenti atti allo
scopo.
ART. 10) Lo Stato e le Regioni promuovono,
anche coordinatamente, la progressiva riduzione delle macellerie presenti nella
Repubblica, nonché il divieto di nuove licenze per aperture di nuove
macellerie.
ART. 11) Lo Stato e le Regioni promuovono,
anche coordinatamente, la diffusione nelle scuole e attraverso i mass-media di
un modello alimentare vegetariano e/o vegano e di uno stile di vita più
rispettoso della vita e dei diritti degli uomini e degli animali, modello e
stile di vita che si ritengono più consoni alla nostra cultura e al nostro
tempo.
ART. 12) E' reso obbligatorio apporre su
ogni confezione di carne o di prodotti derivati da macellazione una foto
deterrente che mostri esplicitamente immagini di animali macellati. All’interno
dei negozi che vendono detti prodotti devono essere posti con la stessa
evidenza delle licenze amministrative le stesse immagini deterrenti.
Viene reso parimenti obbligatorio in
ogni luogo dove ancora si vende carne, la messa in onda continua del filmato
del filmato MEET YOUR MEAT (Peta) o del documentario DOMINION (del regista
Chris Delforce).
ART. 13) Viene istituito un fondo statale e
un fondo regionale per i propositi di cui alla presente legge.
ART. 14) Le sanzioni irrogate nei casi
previsti dalla presente legge (artt. 2, 4, 5 e 21) confluiscono tutte nel fondo
statale di cui all’art. 13.
ART. 15) Viene incentivata con ogni mezzo la
riconversione delle macellerie e degli allevamenti esistenti in attività aventi
ad oggetto la produzione su larga scala di burger di soia ed altri alimenti
proteici d’origine esclusivamente vegetale, quali il seitan e il muscolo di
grano.
Art. 16) Si riconosce la detassazione per i
primi 7 anni di attività ai nuovi insediamenti per la coltivazione e la
lavorazione della soia e dei burger d’origine esclusivamente vegetale.
ART. 17) Si stabilisce la progressiva
riduzione del numero degli animali allevati, in misura del 70% in rapporto
all’anno 2023 entro la fine dell’anno solare di promulgazione della presente
legge, riduzione documentata con il registro di cui all’articolo seguente.
ART. 18) Viene istituito un registro di
carico e scarico degli animali destinati al macello. Ogni allevamento, ogni
macello e ogni macelleria dovrà tenere costantemente aggiornato un apposito
registro di carico e scarico per i propositi di cui all’articolo precedente.
ART. 19) Viene stabilita la totale deduzione
dall‘importo imponibile, ai fini della dichiarazione dei redditi e
dell’applicazione delle tasse, delle erogazioni destinate ad incrementare il
fondo regionale ovvero il fondo statale di cui all’art. 13.
ART. 20) Ogni titolare di macelleria o
responsabile del reparto carni dovrà presentare mensilmente alla Regione una
denuncia del numero degli animali da macelleria acquistati, il cui numero dovrà
essere, entro la fine del corrente anno, inferiore del 70% rispetto al numero
degli animali acquistati nel 2023.
ART. 21) Viene fatto assoluto divieto di
trasportare animali ancora vivi destinati al macello, pena la sanzione non
inferiore ad euro 20.000.
ART. 22) Il fondo statale di cui all’art. 13
verrà inserito nel modello della prima dichiarazione dei redditi utile quale
fondo istituito cui è possibile destinare l’8 per mille, stante l’importanza
che riveste la promozione di un modello alimentare e di uno stile di vita
rispettoso di tutti gli uomini e di tutti gli animali, modello e stile di vita
che si ritengono più consoni alla nostra società e al nostro tempo.
ART. 23) Le norme di cui alla presente legge
verranno inserite nel codice penale vigente, sotto il libro secondo, subito
dopo il titolo XII – Dei delitti contro la persona, inserendo l’apposito titolo
XII bis – Dei delitti contro gli animali.
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APPENDICE AL PROGETTO DI LEGGE. SOFFERENZE CHE SI RITENGONO
PRESUNTE EX JURIS (elenco non esaustivo):
· Per i polli e le galline colpiti da aviaria il divieto di seppellirli vivi (durante la pandemia era pieno di filmati di fosse in cui venivano seppelliti polli ancora vivi)
·
Per le galline ovaiole la pratica di detenerle in gabbie sporche
con gli acari rossi sin dentro agli occhi e i topi che rosicchiano e divorano
loro le zampe.
· *Per i crostacei la pratica di metterli in cassoni con ghiaccio;
· *Per i pulcini l’essere gettati nel tritacarne o l’essere gettati
nei contenitori di acqua gelida;
· *Per i polli, le galline e i maiali la pratica di togliere la
ventilazione facendoli morire cotti vivi;
· *Per i pulcini la pratica di metterli in sacchi neri e schiacciarli
(sotto appositi macchinari o con altri mezzi);
· *Per i pulcini che non riescono a uscire subito dall’uovo il finire
nelle vasche di acqua bollente bolliti vivi insieme ai gusci;
· *Per i polli o le galline colpiti da aviaria o altre malattie la
pratica di sopprimerli cospargendoli di schiuma e facendoli morire lentamente
soffocati per mancanza di ossigeno;
· *Per i polli condannati a divenire Capponi la pratica della
castrazione al vivo senza anestesia;
· *Per le galline ovaiole la pratica della mutilazione del becco;
· *Per le oche la pratica del gavage per ricavarne fois
gras;
· *Per le aragoste (o altri animali come i pulcini ancora dentro il
guscio) la pratica di bollirli vivi;
· *Per i polli la pratica della selezione genetica per farli crescere più in fretta, a discapito della struttura ossea che non sarà abbastanza forte da reggere il peso abnorme dei polli broiler condannando questi animali a vivere con le ossa spezzate, senza più potersi muovere per raggiungere né acqua pulita né cibo, strisciando quindi sempre in mezzo a feci ed urina ferendosi e morendo per problemi cardiovascolari in mezzo a feci e cadaveri in putrefazione dei propri simili;
*Per i pesci la pratica di metterli ancora vivi nei cassoni con ghiaccio (pratica già illegale ma talvolta viene eseguita ugualmente);
*Per i polli e le galline colpiti da aviaria il divieto di seppellirli vivi (durante la pandemia era pieno di filmati di fosse in cui venivano seppelliti polli ancora vivi);
· *Per le galline ovaiole la pratica di detenerle in gabbie sporche
con gli acari rossi sin dentro agli occhi e i topi che rosicchiano e divorano
loro le zampe.