INSERIAMO LA TUTELA DEGLI ANIMALI NEL CODICE PENALE
PROGETTO DI LEGGE per il riconoscimento del diritto
alla vita e alla tutela dalla sofferenza anche agli animali ancora oggi
destinati alla macellazione.
ART. 1) Si riconosce il diritto alla vita e alla
tutela dalla sofferenza anche agli animali ancora oggi destinati alla
macellazione.
ART. 2) E’ fatto assoluto divieto di macellare animali
ancora coscienti. Chiunque procuri la morte di qualsiasi animale, anche
nell‘esercizio della propria attività produttiva o nell’esercizio di una
funzione religiosa, senza applicare rigorosamente un adeguato ed effettivo
stordimento è punito con la reclusione non inferiore a 7 anni e con la multa da
euro 70.000 a euro 700.000 in proporzione del numero degli animali non
adeguatamente ed efficacemente storditi prima della macellazione o
dell’uccisione.
ART. 3) La prova della macellazione ovvero
dell’uccisione senza stordimento è data con qualsiasi mezzo e a tale fine deve
essere consentito in qualsiasi momento l’accesso nei luoghi dove ancora si
pratica la macellazione o l’uccisione nei riti religiosi da parte delle guardie
zoofile o di delegati delle associazioni animaliste riconosciute.
ART. 4) E’ vietato maltrattare gli animali in
qualsiasi modo. La pena prevista per chi maltratta qualsiasi animale è della
reclusione non inferiore ad anni 7 e della multa da euro 70.000 ad euro 700.000
in proporzione del numero degli animali maltrattati.
ART. 5) E’ fatto assoluto divieto di tenere animali in
gabbie e viene dato un termine massimo di giorni 20 dalla promulgazione della
presente legge affinché gli allevamenti tutti procedano ad aprire le gabbie
contenenti ancora gli animali e a farli ospitare in adeguati spazi con la
densità massima di un animale ogni due metri quadrati. Il luogo dove gli
animali soggiornano deve essere pulito, sin dal giorno della promulgazione
della presente legge, almeno 3 volte al giorno. Le sanzioni prevista per chi disapplica
le disposizioni di cui al presente articolo vanno dai 35.000 ai 350.000 euro in
proporzione del numero degli animali tenuti ancora in gabbie ovvero degli
animali mantenuti in luoghi non adeguatamente puliti e resi vivibili almeno 3
volte nell'arco delle 24 ore.
ART. 6) I titolari degli allevamenti devono inoltre
garantire agli animali il contatto con la natura, ponendoli in libertà in campi
vicini almeno una volta al giorno, pena il sequestro e quindi la chiusura
dell’allevamento stesso.
ART. 7) Sono previste visite ispettive da parte di
Veterinari e/o di rappresentanti o delegati delle associazioni animaliste ogni
qualvolta questi ultimi ne facciano richiesta o semplicemente ritengano
opportuno un loro accesso.
ART. 8) Si stabilisce il principio per cui gli
animali, in quanto esseri viventi e non cose, hanno lo stesso diritto alla
vita, alla felicità, al rispetto e alla tutela dalla sofferenza che hanno gli
esseri umani.
ART. 9) Lo Stato e le Regioni promuovono, anche
coordinatamente, la progressiva riduzione dei macelli presenti nella
Repubblica, nonché il divieto di nuove autorizzazioni ad insediamenti atti allo
scopo.
ART. 10) Lo Stato e le Regioni promuovono, anche
coordinatamente, la progressiva riduzione delle macellerie presenti nella
Repubblica, nonché il divieto di nuove licenze per aperture di nuove
macellerie.
ART. 11) Lo Stato e le Regioni promuovono, anche
coordinatamente, la diffusione nelle scuole e attraverso i mass-media di un
modello alimentare vegetariano e/o vegano e di uno stile di vita più rispettoso
della vita e dei diritti degli uomini e degli animali, modello e stile di vita
che si ritengono più consoni alla nostra cultura e al nostro tempo.
ART. 12) Viene reso obbligatorio in ogni luogo dove ancora si vende carne, la messa in onda continua del filmato del filmato MEET YOUR MEAT (Peta) o del documentario DOMINION (del regista Chris Delforce).
ART. 13) Viene istituito un fondo statale e un fondo
regionale per i propositi di cui alla presente legge.
ART. 14) Le sanzioni irrogate nei casi previsti dalla
presente legge (artt. 2, 4, 5 e 21) confluiscono tutte nel fondo statale di cui
all’art. 13.
ART. 15) Viene incentivata con ogni mezzo la
riconversione delle macellerie e degli allevamenti esistenti in attività aventi
ad oggetto la produzione su larga scala di burger di soia ed altri alimenti
proteici d’origine esclusivamente vegetale, quali il seitan e il muscolo di
grano.
Art. 16) Si riconosce la detassazione per i primi 7
anni di attività ai nuovi insediamenti per la coltivazione e la lavorazione
della soia e dei burger d’origine esclusivamente vegetale.
ART. 17) Si stabilisce la progressiva riduzione del
numero degli animali allevati, in misura del 70% in rapporto all’anno 2010
entro la fine dell’anno solare di promulgazione della presente legge, riduzione
documentata con il registro di cui all’articolo seguente.
ART. 18) Viene istituito un registro di carico e
scarico degli animali destinati al macello. Ogni allevamento, ogni macello e
ogni macelleria dovrà tenere costantemente aggiornato un apposito registro di
carico e scarico per i propositi di cui all’articolo precedente.
ART. 19) Viene stabilita la totale deduzione
dall‘importo imponibile, ai fini della dichiarazione dei redditi e
dell’applicazione delle tasse, delle erogazioni destinate ad incrementare il
fondo regionale ovvero il fondo statale di cui all’art. 13.
ART. 20) Ogni titolare di macelleria o responsabile
del reparto carni dovrà presentare mensilmente alla Regione una denuncia del
numero degli animali da macelleria acquistati, il cui numero dovrà essere,
entro la fine del corrente anno, inferiore del 70% rispetto al numero degli
animali acquistati nel 2010.
ART. 21) Viene fatto assoluto divieto di trasportare
animali ancora vivi destinati al macello, pena la sanzione non inferiore ad
euro 30.000.
ART. 22) Il fondo statale di cui all’art. 13 verrà
inserito nel modello della prima dichiarazione dei redditi utile quale fondo
istituito cui è possibile destinare l’8 per mille, stante l’importanza che
riveste la promozione di un modello alimentare e di uno stile di vita
rispettoso di tutti gli uomini e di tutti gli animali, modello e stile di vita
che si ritengono più consoni alla nostra società e al nostro tempo.
ART. 23) Le norme di cui alla
presente legge verranno inserite nel codice penale vigente, sotto il libro
secondo, subito dopo il titolo XII – Dei delitti contro la persona, inserendo
l’apposito titolo XII bis – Dei delitti contro gli animali.
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