venerdì 30 aprile 2021

Stop allevamenti e macelli. * Progetto di Legge redatto in articoli:

 * Progetto di Legge redatto in articoli:

https://www.change.org/p/stop-allevamenti-e-macelli-deve-applicarsi-l-articolo-544-bis-e-ter-c-p-uccisioni-e-maltratt/u/28949548


AGGIORNAMENTO SULLA PETIZIONE

PROGETTO DI LEGGE REDATTO IN ARTICOLI

Coordinamento LAM Lega Anti Macellazioni

26 APR 2021 — 

CON LA PRESENTE PETIZIONE SI PROPONGONO LE SEGUENTI MODIFICHE ALL'ART. 544-BIS E TER CODICE PENALE.

Dispositivo dell'art. 544 bis Codice Penale (UCCISIONE DI ANIMALI)
Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo IX bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali


(1)Chiunque, per crudeltà o senza necessità(2), cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni(3).

L'attuale nota 2) viene sostituita dalla seguente: La macellazione di animali per la loro carne, così come l'uccisione di pulcini, galline ovaiole e vitelli nell'ambito della produzione di uova e latte, devono essere puniti ex art. 544-bis e ter C.P. in quanto al giorno d'oggi non necessari e sostituiti in via obbligatoria dalla nuova metodologia non cruenta costituita dalla biopsia muscolare indolore (piccolo prelievo di cellule a un solo esemplare di ogni specie, senza fare soffrire l'animale né tantomeno ucciderlo), ovvero per i derivati come latte e uova dai corrispondenti sostituti d'origine vegetale, in vista non solo dell'eliminazione della sofferenza animale ma altresì per motivi di salute pubblica divenuti così chiari e urgenti a seguito dell'ultima pandemia di covid-19. Il Governo provvederà ad erogare i relativi finanziamenti UE solamente in funzione di un reale ed effettivo cambiamento delle imprese coinvolte da questa necessaria riconversione del settore zootecnico.

 

Dispositivo dell'art. 544 ter Codice Penale (MALTRATTAMENTO DI ANIMALI)
Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo IX bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali


(1)Chiunque, per crudeltà o senza necessità(2), cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche(3) è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro(4).

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

 

L'attuale nota 2) viene sostituita dalla seguente: La macellazione di animali per la loro carne, così come l'uccisione di pulcini, galline ovaiole e vitelli nell'ambito della produzione di uova e latte, devono essere puniti ex art. 544-bis e ter C.P. in quanto al giorno d'oggi non necessari e sostituiti in via obbligatoria dalla nuova metodologia non cruenta costituita dalla biopsia muscolare indolore (piccolo prelievo di cellule a un solo esemplare di ogni specie, senza fare soffrire l'animale né tantomeno ucciderlo), ovvero per i derivati come latte e uova dai corrispondenti sostituti d'origine vegetale, in vista non solo dell'eliminazione della sofferenza animale ma altresì per motivi di salute pubblica divenuti così chiari e urgenti a seguito dell'ultima pandemia di covid-19. Il Governo provvederà ad erogare i relativi finanziamenti UE solamente in funzione di un reale ed effettivo cambiamento delle imprese coinvolte da questa necessaria riconversione del settore zootecnico.


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